
Si vota nei giorni 22 e 23 marzo 2026
Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità del provvedimento che fissa nei giorni 22 e 23 marzo 2026 le date per il referendum confermativo. Referendum previsto dall’ art. 138 della nostra Costituzione:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione .Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata , se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il referendum confermativo, a differenza di quello abrogativo non prevede il raggiungimento di un quorum, come spiega una nota del Ministero dell’Interno
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU n.253 del 30-10-2025 )
fonte Gazzetta Ufficiale
Art. 1
Modifica all'articolo 87 della Costituzione
1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore
della magistratura requirente».
Art. 2
Modifica all'articolo 102 della Costituzione
1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresi' le
distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Art. 3
Modifica dell'articolo 104 della Costituzione
1. L'articolo 104 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della
carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il
Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e
il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un
elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche e
di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento
in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante
elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati
giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le
procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i
componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal
Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica
quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio
successiva.
I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale».
Art. 4
Modifica dell'articolo 105 della Costituzione
1. L'articolo 105 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano a ciascun Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di
professionalita' e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei
magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati
ordinari, giudicanti e requirenti, e' attribuita all'Alta Corte
disciplinare.
L'Alta Corte e' composta da quindici giudici tre dei quali
nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di
esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso
dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei
mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonche' da sei
magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli
appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di
esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto
funzioni di legittimita'.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal
Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato
dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.
L'incarico non puo' essere rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con quelli
di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio
regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza e'
ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi
alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative
sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del
procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento
dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti
siano rappresentati nel collegio».
Art. 5
Modifiche all'articolo 106 della Costituzione
1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» e' inserita la seguente:
«giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le
seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con
almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
Art. 6
Modifica all'articolo 107 della Costituzione
1. All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole:
«del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo
Consiglio».
Art. 7
Modifica all'articolo 110 della Costituzione
1. All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole:
«del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun
Consiglio».
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura,
sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono
adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma
1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
Buon voto
IMMAGINE DI COPERTINA REALIZZATA CON I.A.










