Il giudice sportivi della LND, letto il reclamo inoltrato dal Taranto calcio, dove chiedeva la sconfitta a tavolino della Fidelis Andria ai sensi dell’art. 18 per aver schierato in campo, il giocatore Acosta, che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato per tre diverse società calcistiche, ed ha giocato per tutti e tre i sodalizi, violando a dire della società Jonica la norma stabilita dall’art. 95, comma 2 della NOIF, e lette le contro deduzioni pervenute dalla Fidelis Andria che chiede di rigettare il reclamo per infondatezza .
Il giudice sportivo interviene sulla corretta interpretazione della norma, la quale parla di giocatori professionisti e in questo caso , il giocatore in oggetto è stato tesserato per tre società dilettantistiche, ne consegue che il soggetto poteva regolarmente essere schierato in campo, avendo titolo per partecipare. Quindi il giudice sportivo ha:
respinto il ricorso, ha convalidato il risultato ottenuto sul campo ed ha addebitato le spese al Taranto Fc 1927
Gianfranco Maffucci