Il Ministero della Giustizia ha indetto un avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale del 14 gennaio 2020, i posti liberi sono presenti nelle Regioni indicate secondo questo schema (Tabella A del bando):
Amministrazioni centrali:
Roma 19 posti
Distretti di:
Bari 5 posti;
Caltanissetta 5 posti;
Catania 6 posti;
Catanzaro 4 posti;
Firenze 3 posti;
Genova 9 posti;
Lecce 2 posti;
Messina 2 posti;
Milano 2 posti;
Napoli 10 posti;
Palermo 14 posti
Potenza 3 posti;
Reggio Calabria 4 posti;
Roma 18 posti;
Salerno 3 posti.
Avvio a selezione e formazione della graduatoria
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella tabella A.
Le specifiche professionali per il profilo di ausiliario, secondo il vigente C.C.N.I., sono: Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell’obbligo; capacità manuali e/o tecnico-operative, riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacità organizzative di tipo semplice».
I relativi contenuti professionali sono: «Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all’operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo.
In caso di temporanea o definitiva perdita dell’idoneità alla guida le mansioni individuate come esigibili dall’operatore giudiziario diventano esclusive ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L.I. 16 maggio 2001»