Intervento dell’avvocato Ivan Zaccaria
La guida in stato di ebbrezza rappresenta uno dei pericoli più grandi per la sicurezza, nonostante l’inasprimento delle pene e la severità dei controlli da parte delle Forze dell’ordine.
Nell’ultimo periodo abbiamo sentito notizie ove addirittura alcuni marchi propongono lo sviluppo di nuovi veicoli dotati di un dispositivo invisibile che analizza l’aria in abitacolo per determinare il tasso alcolemico del guidatore, vietando se necessario l’utilizzo dei veicolo.
Ma tornando ai giorni nostri, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva, occorre chiarire alcuni concetti per evitare di rovinarsi l’estate (e la fedina penale) per una leggerezza accaduta “in una notte di mezza estate”.
La guida in stato di ebbrezza è prevista dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada, i quali vanno a sanzionare chiunque si metta alla guida con tasso alcolemico superiore alla soglia legale.
Ovviamente, il grado di intensità del tasso alcolemico e l’identificazione del medesimo da parte delle forze dell’ordine sono circostanze fondamentali per inquadrare la fattispecie in esame.
Difatti, l’art.186 Cds comma 2 lett. A-B-C prevede sanzioni penali e amministrative che nel corso degli ultimi anni si sono notevolmente inasprite, e che variano a seconda del tasso alcolemico accertato. In ogni caso, tuttavia, è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente.
Nel dettaglio, in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 532 a euro 2.127 e la sospensione della patente da tre a sei mesi.
Ma i problemi diventano molti più seri se il tasso alcolemico raggiunto sia compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, difatti in tale caso la sanzione irrogabile è sia penale che amministrativa e consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno.
Infine, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione è anche qui sia penale che amministrativa e consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca.
Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata di sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. Va ricordato anche che in caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
Compresa dunque l’importanza di tale valore passiamo alle modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico da parte degli agenti delle forze dell’ordine.
L’accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue o, nell’immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell’aria. L’accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.
La giurisprudenza, tuttavia, ha nel corso del tempo identificato condotte sintomatiche riconoscendo la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l’irascibilità, l’incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l’incapacità di parlare, etc.
Laddove il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento rifiutando di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebrezza, quindi con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà. Ciò salvo ovviamente che il fatto costituisca più grave reato. Per i più giovani e neopatentati anche nelle serate più divertenti occorre sempre tenere a mente l’art. 186 bis Cds, il quale prevede che… “i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche….“, pertanto neanche in modica quantità.
Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un’ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente; quella con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.
Può capitare purtroppo a tutti di dover incorrere in un incidente stradale, e cosa accade se il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale? In questo caso le pene sono raddoppiate e, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente, ne è disposto il fermo amministrativo per 180 giorni. Inoltre, se l’incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida gli verrà revocata.
Nel periodo estivo con le giornate che si allungano è molto più semplice restare a passeggio anche di sera o in ore notturne. Questo elemento, talvolta può costituire una circostanza aggravante della condotta, difatti il co.2 sexies art. 186 CDS prevede un’aggravante per il caso in cui la guida in stato di ebbrezza avvenga in ore notturne. Per chi guidi in stato di ebbrezza fra le ore 22:00 e le ore 7:00 “l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà”. L’aggravante è applicabile al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue.
Infine si ribadisce il concetto espresso più volte negli ultimi anni. Massima sicurezza al volante e rispetto delle norme di legge. E soprattutto: “O Bevi o Guidi”.
Ivan Zaccaria*
(e-mail: avv.ivanzaccaria@libero.it)
*Laureato presso l’università degli studi di Bari, con tesi di laurea in diritto penale. Dal 2006 è iscritto all’albo degli Avvocati di Taranto iniziando l’attività professionale dapprima in collaborazione con altro studio legale, e successivamente nel proprio studio professionale in Taranto.
Le materie di competenza dello studio sono prevalentemente il diritto penale ad ampio raggio con particolare riferimento ai reati contro la persona, alla responsabilità professionale in ambito medico-sanitario nonché reati contro la pubblica amministrazione e le imprese.
Lo studio opera nell’ambito dell’intero territorio regionale e nel corso degli anni ha instaurato una fattiva e duratura collaborazione professionale con molti colleghi e studi legali su tutto il territorio nazionale.
Foto in copertina di Michal Jarmoluk da Pixabay
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