Intervento dell’avvocato Ivan Zaccaria del Foro di Taranto
L’uso delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti informatici è diventato talvolta un nuovo mezzo subdolo per minacciare, intimidire e mettere a disagio altre persone, spesso percepite come più deboli.
Difatti, il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo che è caratterizzato, come ben sappiamo da azioni violente e intimidatorie esercitate da uno o più soggetti, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.
Rispetto al bullismo tradizionale, l’uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie che sono:
Anonimato del molestatore: in realtà questo anonimato è illusorio, ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce;per una vittima però è difficile risalire da sola al proprio molestatore ed Inoltre a fronte dell’ anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima possono essere inoltrate ad un ampio numero di persone.
Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via sms messaggeria istantanea o mail o in un forum on-line privato è più difficile ad esempio reperire il responsabile e rimediare a siffatte condotte.
Indebolimento delle remore etiche: le due caratteristiche precedenti abbinate con la possibilità di non essere identificati on-line, possono indebolire le remore etiche: infatti spesso la gente fa e dice on-line cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.
Assenza di limiti spazio-temporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici, come ad esempio in contesto scolastico, il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo.
Tuttavia, ciò purtroppo incide anche sui limiti e sul raggio d’azione degli stessi abusi: difatti se un tempo il bullismo si consumava prevalentemente tra poche persone ed in un contesto circoscritto come quello scolastico o domestico, piuttosto che al parco o al campetto mentre si faceva sport, al contrario per il cyberbullismo la platea è molto più ampia, ed una notizia potenzialmente lesiva o una intimidazione possono diffondersi a macchia d’olio divulgandosi in maniera incontrollata, grazie alle nuove forme di comunicazione.
Difatti, chiunque può venire a conoscenza di questi soprusi quando tali condotte vengono poste in essere sul web consumandosi on-line; da ciò ne consegue un senso di vergogna più accentuato nella vittima per gli effetti lesivi derivanti da una circolazione della notizia molto più amplificata.
Le condotte delittuose possono estrinsecarsi secondo le seguenti modalità:
- Flaming: messaggi online violenti e volgari (vedi “Flame” mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- Molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network etc.
- Sostituzione di persona: farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
- Inganno: ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- Cyberpersecuzione (“cyberstalking”): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
- Doxing: diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili.
Infine, il Cyberbullismo crea un problema di Web Reputation, perché le prove e le derisioni rimangono on-line virtualmente per sempre. Anche magari quando le azioni di bullismo sono finite da tempo. Questa permanenza genera nella vittima una sorta di disperazione all’idea di non potersi più liberare di quell’onta, visibile digitando un semplice nome su un qualsivoglia motore di ricerca.
Al fine di attuare delle contromisure per contenere e sanzionare questo crescente fenomeno sociale nel 2017 si è intervenuti sotto il profilo legislativo con l’emanazione di una normativa specifica contenuta nella Legge n.71/2017 al fine di contrastare i fenomeni di questo genere, fornendo così delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ed illustrando le azioni per meglio gestire questi casi.
Difatti la Legge n.71/2017 volta a prevenire il cyberbullismo in Italia, presenta il fenomeno in maniera dettagliata, riferendosi a «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
Fra queste linee guida, l’innovativa intuizione di coinvolgere il personale scolastico, ma anche di prevedere momenti educativi proprio fra le mura degli istituti, creando altresì una figura ad hoc, il cui scopo è quello di coordinare tutte le iniziative di prevenzione e contrasto a questo odioso fenomeno.
Inoltre, la necessità di rimuovere contenuti lesivi della reputazione, è stata presa in esame dalla suddetta normativa, mettendo a disposizione della vittima una serie di agevolazioni, nel contattare il titolare del trattamento dei dati e richiedere la rimozione di un link. Se questo non interviene, è possibile rivolgersi al Garante della privacy con apposita segnalazione scritta.
Ma andiamo nello specifico:
Come già detto, nell’ordinamento giuridico la legge sul cyberbullismo, approvata il 17 maggio 2017, si è posta l’obiettivo di contrastare tale fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di azione a tutela ed educazione nei confronti dei Minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurandolo l’attuazione degli interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
La legge ha previsto la possibilità da parte della vittima che abbia compiuto almeno 14 anni, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, di poter richiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l’oscuramento la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete internet.
Qualora il gestore del sito non dovesse provvedere entro il termine di 48, l’interessato può rivolgersi al garante della privacy, che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
Infine l’articolo 4 co.3 della L.71/2017 ha sancito L’importante ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo.
Difatti, in ogni Istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo il cyberbullismo, al preside spetterà informare subito le famiglie dei Minori coinvolti in atti di bullismo e se necessario convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza la vittima e sanzioni e percorsi educativi per l’autore.
A tali iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Pertanto, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano una responsabilità genitoriale e attivare adeguati azioni di carattere educativo. Di tal guisa, i comportamenti posti in essere possono produrre conseguenze sul piano civilistico, su quello penalistico e su quello amministrativo (D.lgs 196 del 2003).
Ad ogni buon conto, prescindendo dalla normativa appena citata, le condotte poste in essere in tale ambito, possono comunque integrare molteplici fattispecie di reato secondo la legislazione penale vigente in Italia, integrando pertanto numerosi reati già previsti dal codice penale, come ad esempio i reati di stalking (612 bis c.p.), minacce (612 c.p.) diffamazione (595 c.p.), la ormai depenalizzata ingiuria (sanzionabile sotto il profilo civilistico) o istigazione al suicidio (fattispecie che si è purtroppo configurata nell’ultimo periodo in alcuni casi del cd. revenge porn, di cui parleremo nei prossimi articoli).
Per alcuni dei suddetti reati è prevista altresì l’applicazione di una misura cautelare detentiva in carcere o agli arresti domiciliari o interdittiva quale ad esempio il divieto di avvicinamento o di comunicazione con la persona offesa.
Ovviamente tali condotte possono tuttavia comportare altresì una responsabilità civile, costituendo presupposto per una parte danneggiata di invocare il diritto al risarcimento per danni eventualmente patiti in conseguenza di siffatte condotte lesive.
Si auspica nell’immediato futuro un ulteriore intervento legislativo volto ad evitare che il web possa essere ritenuto una sorta di “zona franca”, proprio al fine di evitare spiacevoli conseguenze e rafforzare la tutela e la sicurezza dei cybernauti.
Ivan Zaccaria*
(e-mail: avv.ivanzaccaria@libero.it)

*Laureato presso l’università degli studi di Bari, con tesi di laurea in diritto penale. Dal 2006 è iscritto all’albo degli Avvocati di Taranto iniziando l’attività professionale dapprima in collaborazione con altro studio legale, e successivamente nel proprio studio professionale in Taranto.
Le materie di competenza dello studio sono prevalentemente il diritto penale ad ampio raggio con particolare riferimento ai reati contro la persona, alla responsabilità professionale in ambito medico-sanitario nonché reati contro la pubblica amministrazione e le imprese.
Lo studio opera nell’ambito dell’intero territorio regionale e nel corso degli anni ha instaurato una fattiva e duratura collaborazione professionale con molti colleghi e studi legali su tutto il territorio nazionale.
Foto di Aurica Dina Kyra Lotzkat da Pixabay
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