Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto vi è la nuova regolamentazione dei monopattini elettrici.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge infrastrutture e trasporti, convertito in legge dal Parlamento, entrano in vigore da oggi le novità introdotte nel codice della strada che è stato modificato anche nei suoi principi ispiratori: non più soltanto la sicurezza ma anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale e economico perseguite dallo Stato attraverso la disciplina della circolazione stradale.
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’ riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni, aumento delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti.

A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75 -terdecies .
Per maggiori approfondimenti consulta la GU Serie Generale n.267 del 09-11-2021
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