Osperdi: Adottare criteri oggettivi e verificabili per rafforzare la tutela dei diritti
La sentenza n. 15077 del TAR Lazio del 23 luglio 2024 offre l’opportunità di analizzare un’interessante intersezione tra due mondi apparentemente distanti: quello militare e quello delle persone con disabilità. Sebbene distinti, questi ambiti possono trovare significativi punti di contatto, soprattutto quando un militare, a causa di eventi avversi, si ritrova in una condizione di disabilità e deve affidarsi ad associazioni o organizzazioni di natura sindacale per tutelare i propri diritti.
Partiamo dalla Sentenza del Tar del Lazio che si pone come un importante punto di riferimento nella giurisprudenza italiana, riaffermando l’importanza di requisiti rigorosi per la legittimazione delle associazioni a rappresentare una categoria. Nel caso specifico, il tribunale ha confermato la legittimità del diniego opposto dal Ministero della Difesa all’iscrizione di un’associazione all’albo delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare (APCSM), poiché priva dei requisiti previsti dalla legge 46/2022. Questa pronuncia offre l’occasione per un parallelo con i principi della legge 67/2006, che tutela i diritti delle persone con disabilità, evidenziando l’importanza di stabilire criteri chiari e uniformi per garantire la legittimazione e la rappresentatività.
Legittimazione e rappresentatività: due facce della stessa medaglia
La sentenza del TAR Lazio si fonda sul principio che la rappresentatività non sia un mero formalismo, ma una condizione imprescindibile per agire in giudizio o interloquire con le istituzioni. La legge 46/2022 stabilisce che solo i militari in servizio attivo o in ausiliaria possono costituire associazioni sindacali militari. Tale limitazione, chiarisce il TAR, non è arbitraria, ma risponde alla necessità di garantire che queste organizzazioni rappresentino interessi concreti e attuali di chi opera professionalmente nel settore.
Questo principio trova un parallelo importante nella legge 67/2006, che si propone di promuovere la parità di trattamento e prevenire la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Tuttavia, a differenza della legge 46/2022, la normativa antidiscriminatoria non definisce parametri chiari per stabilire quali associazioni siano legittimate a rappresentare la categoria, lasciando spazio a possibili ambiguità e inefficienze.
I rischi di un’azione senza rappresentatività
La mancanza di requisiti stringenti per la legittimazione può comportare rischi significativi. In ambito giudiziario, il riconoscimento di legittimazione ad associazioni prive di una reale rappresentatività può portare a decisioni che non rispecchiano gli interessi della categoria. Allo stesso modo, sul piano istituzionale, l’interlocuzione con soggetti non rappresentativi rischia di frammentare la tutela degli interessi collettivi, indebolendo la capacità di advocacy e favorendo la proliferazione di istanze parziali o contraddittorie.
La sentenza del TAR Lazio mette in luce come la rappresentatività sia anche una garanzia di trasparenza e affidabilità. Permettere a soggetti non rappresentativi di agire in giudizio o interloquire con le istituzioni può infatti aprire la strada a conflitti di interesse, inefficienze amministrative e decisioni che penalizzano i membri effettivi della categoria. Questo è particolarmente rilevante in settori come quello sindacale militare, dove gli interessi in gioco sono strettamente legati alla funzione pubblica e all’ordinamento delle forze armate.
Un parallelo con la legge 67/2006: la necessità di parametri oggettivi
Nel contesto della legge 67/2006, la mancanza di criteri chiari per stabilire la rappresentatività delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità costituisce un punto critico. A differenza delle norme sindacali, che prevedono requisiti specifici come l’appartenenza alla categoria o la conformità dello statuto, la legge 67/2006 non offre parametri definiti, lasciando spazio a interpretazioni divergenti.
Un sistema normativo efficace dovrebbe prevedere criteri oggettivi per garantire che solo le associazioni effettivamente rappresentative possano agire in giudizio o dialogare con le istituzioni. Tali criteri potrebbero includere il numero di iscritti, la diffusione territoriale, l’effettiva esperienza nel settore e la capacità di tutelare gli interessi collettivi in modo trasparente. L’introduzione di verifiche periodiche potrebbe inoltre assicurare che le associazioni mantengano nel tempo i requisiti richiesti.
Credibilità ed efficacia: i pilastri di un sistema rappresentativo
La sentenza del TAR Lazio rafforza il principio che la rappresentatività è un elemento fondamentale per la credibilità del sistema associativo. Solo associazioni che rispettano i requisiti normativi possono garantire una tutela efficace degli interessi collettivi, evitando decisioni che possano compromettere il bene comune. Questo principio vale non solo per il contesto militare, ma anche per le associazioni che operano in ambiti come quello delle persone con disabilità.
Le associazioni prive di effettiva rappresentatività rischiano di frammentare la tutela, riducendo la capacità di influire sulle politiche pubbliche e compromettendo la coerenza delle azioni intraprese. In quest’ottica, la normativa dovrebbe assicurare che le associazioni siano non solo rappresentative, ma anche trasparenti e responsabili.
Un modello per il futuro
L’esperienza del TAR Lazio e la normativa sindacale militare possono fungere da esempio per migliorare il sistema di rappresentanza in altri settori. L’adozione di criteri oggettivi e verificabili non solo rafforzerebbe la tutela dei diritti, ma garantirebbe anche un maggiore equilibrio nei rapporti con le istituzioni. Nel contesto della legge 67/2006, un intervento legislativo che stabilisca parametri chiari per la rappresentatività potrebbe prevenire abusi e assicurare che le associazioni siano effettivamente in grado di tutelare gli interessi delle persone con disabilità.
La sentenza del TAR Lazio e i principi della legge 67/2006 convergono su un aspetto essenziale: la rappresentatività non è un dettaglio formale, ma una condizione imprescindibile per garantire l’efficacia e la legittimità dell’azione collettiva. Rafforzare i criteri di rappresentatività e legittimazione non significa imporre vincoli eccessivi, ma assicurare che ogni voce sia autenticamente rappresentata, contribuendo a un sistema più giusto e coerente. Solo così sarà possibile preservare la credibilità delle istituzioni e promuovere un’effettiva tutela dei diritti collettivi.
Francesco Alberto Comellini
Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità