Pronta l’ordinanza del sindaco che introduce nuove restrizioni
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ORDINANZA SINDACALE N. 75 DEL 12.11.2020
OGGETTO: MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO ED EPISODI
DI ASSEMBRAMENTO LEGATI ALL’ANDAMENTO DELLA CURVA EPIDEMIOLOGICA SUL
TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
- ORDINA
A far data da venerdì 13 novembre e fino a tutto il 03 dicembre 2020, per i motivi sopra citati,
l’osservanza delle seguenti disposizioni: - La chiusura di parchi e giardini pubblici, nonché della passeggiata a mare ubicata sul
Lungomare Vittorio Emanuele III, fatta salva la garanzia di consentire l’accesso alle attività
commerciali in essi contenute secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia; - Il divieto di permanenza in pinete, spiagge, arenili e scogliere intesi come luoghi di
aggregazione; restano esclusivamente consentiti il transito e l’attività sportiva di transito
e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia; - La sospensione, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività
professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie; - La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività
artigianali e commerciali, ad esclusione del settore alimentare, di tabacchi, farmacie,
parafarmacie e carburanti. Resta consentita la possibilità di orario continuato entro la
fascia autorizzata all’apertura; - La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori
automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le
c.d. “casette d’acqua” e i distributori automatici di tabacchi e carburante nonché quelli
presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme e
strutture sanitarie; - Il divieto H24 di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica su aree
pubbliche, incluse strade e piazze; - L’esclusivo svolgimento di mercati rionali e settimanali con l’utilizzo di tutte le misure di
sicurezza e distanziamento necessarie, vietando ogni altra tipologia di attività mercatale.
Le attività consentite saranno monitorate per una settimana e l’eventuale violazione delle
presenti disposizioni comporterà, con successivo provvedimento, la chiusura dei settori
non alimentari e/o di intere aree mercatali. - Ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire,
all’esterno e all’interno degli esercizi stessi, il rispetto della distanza interpersonale
prevista dal vigente DPCM in materia utile ad evitare episodi di assembramento,
mediante la predisposizione di corridoi con l’ausilio di elementi fisici nonché distanziatori
opportunamente presegnalati. - La costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e
bancomat, nonché delle relative tastiere e pulsantiere.
DISPONE - La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i venerdì, sabati e
domeniche, delle seguenti vie: Via D’Aquino (nel tratto compreso tra Via Cavour e Piazza
Maria Immacolata) e Via Di Palma (nel tratto compreso tra Piazza Maria Immacolata e Via
Pupino). - La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i giorni, delle
seguenti piazze: Piazza Maria Immacolata, Piazza della Vittoria, Piazza Giovanni XXIII,
Piazza Garibaldi, Piazza Bettolo, Piazzale Bestat, Piazza Medaglie D’Oro, Piazza Masaccio,
Piazza Lo Jucco.
Resta consentito, sempre e in ogni caso, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
DISPONE ALTRESÌ - L’apertura dei Cimiteri comunali nel rispetto delle misure previste dal vigente DPCM,
rimandando alla Direzione competente la regolamentare, le modalità operative e gli orari
di accesso alle strutture. L’apertura sarà monitorata per una settimana e l’eventuale
violazione delle presenti disposizioni comporterà, con successivo provvedimento, la
chiusura di uno o di entrambi i Cimiteri. - La possibilità di accesso in parchi e giardini individuati dalla Direzione competente al fine
di consentire le attività previste dal già attuato progetto “Spazi verdi in città” in
collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Taranto. Si conferma,
inoltre, la possibilità di accesso anche per altri soggetti fragili e con specifiche esigenze di
salute che saranno autorizzati dalla Direzione di competenza.
PRECISA - Che le attività di ristorazione sono consentite sempre con consegna a domicilio e dalle ore
05.00 alle ore 22.00 con modalità asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze; si precisa, inoltre, che la modalità asporto prevede che cibi e alimenti vengano
venduti in confezioni chiuse e non pronti per la consumazione. - Che restano consentite, nella fascia oraria di chiusura, per le attività professionali,
artigianali, commerciali e di ristorazione ogni attività che non comporti la presenza di
clientela nonché le sole attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico
merci e quant’altro necessario ai fini di regolare la funzionale apertura delle attività
stesse. - Che le presenti disposizioni in materia di vendita e somministrazione di alimenti e
bevande si applicano anche a tutte le aree di servizio e rifornimento carburante presenti
nell’intero territorio comunale;
RAMMENTA - L’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché
l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM. - Che sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, salute, assistenza, nonché per motivi di studio, per l’acquisto di
merci nelle attività commerciali consentite nonché fino a chiusura per alimentari,
farmacie, parafarmacie, tabacchi e carburanti e alle ore 22.00 per servizio di ristorazione
d’asporto. - Che è fortemente raccomandato, nella restante parte della giornata, non muoversi con
mezzi di trasporto pubblici e privati se non per le motivazioni sopra riportate.
SI RISERVA
In caso di ulteriore aumento dei contagi legati alla pandemia di COVID-19 o mancato rispetto
delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, l’adozione di provvedimenti integrativi
finalizzati a prevenire il proseguimento di condizioni di assembramento.
DISPONE
Che la presente Ordinanza Sindacale abroga e sostituisce la precedente in materia.
AVVERTE
Che l’inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi del D.L. n. 83/2020 l’applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 (quattrocento) a
euro 1.000,00 (mille/00).
DISPONE - Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Taranto; - Di inviare copia alla Direzione Attività produttive, Patrimonio, Ambiente, Sport e al
Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza; - Di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.
DEMANDA
Secondo quanto previsto dall’art. 54 del D.lgs 267/2000 e dalla nota del Gabinetto del Ministro
dell’Interno n.15350/117/2/1, al Sig. Prefetto e al Sig. Questore per le attività di coordinamento
insieme con le Forze dell’Ordine e, per le aliquote di competenza, il Corpo di Polizia Locale, ai fini
della vigilanza sull’esatta esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.
DISPONE
Che a supporto delle attività di monitoraggio e controllo delle vie e piazze chiuse dal presente
provvedimento nonché di mercati e cimiteri, possa essere impiegato il contributo delle
Associazioni di Protezione Civile regolarmente iscritte presso l’Albo regionale.
COMUNICA
Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro
60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione
all’Albo Pretorio.
Taranto, lì 12.11.2020
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