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    Emergenza fino al 31 luglio (?) e sanzioni fino a 4 mila euro

    Arriva il nuovo decreto

    Arriverà a breve il nuovo, ennesimo, decreto Covid-19. Probabilmente un mix tra inasprimento di alcune misure e correzione di qualche errore dei precedenti . Intanto del Cura Italia si sa ancora poco , almeno dal punto di vista dell’erogazione concreta dei fondi previsti.

    Circola già un’ipotesi del nuovo decreto che pare stia riscontrando qualche divergenza all’interno della stessa maggioranza.

    Nel testo ufficioso che sta circolando si parla, tra l’altro di stato di emergenza prorogabile ” per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus

    Più o meno tutti confermati i divieti e le restrizioni alla mobilità.

    Inasprimento previsto per le sanzioni: “Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come delitto, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o dalle altre disposizioni di legge attributive di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.”

    La sanzione dovrebbe essere amministrativa e non più penale a quanto pare.

    Cambierebbe qualcosa (stiamo parlando sempre di ipotesi) in tema di poteri regionali: “Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2″

    Anche a livello locale vengono definiti i poteri dei sindaci: “Il Sindaco, negli stessi casi di cui al comma 1, può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1″

    E’ molto probabile che questa volta l’annuncio avvenga a decreto pronto.

    Francesco Ruggieri

    Francesco Ruggieri classe 1957 laureato in Pubblicità, Marketing e Comunicazione Aziendale, specializzato in Management e Comunicazione di impresa, Master universitario in Moduli Didattici e Tecnologie Informatiche, Master in Business Administration Advanced Management, I.C.T. Senior Consultant, Formatore professionale, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Puglia nr. 146760. Informatico, responsabile Test Center Aica, formatore ed esaminatore Ecdl, consulente Privacy. Fondatore nel 2015 della testata e direttore responsabile fino al 8 agosto 2020 - ora editorialista

    Di Francesco Ruggieri

    Francesco Ruggieri classe 1957 laureato in Pubblicità, Marketing e Comunicazione Aziendale, specializzato in Management e Comunicazione di impresa, Master universitario in Moduli Didattici e Tecnologie Informatiche, Master in Business Administration Advanced Management, I.C.T. Senior Consultant, Formatore professionale, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Puglia nr. 146760. Informatico, responsabile Test Center Aica, formatore ed esaminatore Ecdl, consulente Privacy. Fondatore nel 2015 della testata e direttore responsabile fino al 8 agosto 2020 - ora editorialista

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