Ti è mai capitato di cercare una foto oppure un video sui social network, scaricarli e pubblicarli, come se fosse tua? Cosa di più sbagliato, i contenuti multimediali hanno tutti il diritto d’autore. La pubblicazione di foto su Facebook, ad esempio, nella pagina di chi le ha scattate “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici”.
Se pensi di pubblicare sul social network e condividere coi tuoi contatti una fotografia oppure un video, non significa che hai riconosciuto una licenza generalizzata di utilizzo dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook. Tale cessione è solo nei confronti della piattaforma social (Facebook, Twitter o Instagram) al fine della visualizzazione della stessa sulla timeline.
“In base al contratto tra “utente Facebook” e il social network, i diritti relativi ai “Contenuti IP” non sono oggetto di cessione ma solo di licenza non esclusiva a Facebook. Per Contenuti IP si intendono le fotografie e i video pubblicati dall’utente e coperti da diritti di proprietà intellettuale. I contenuti semplici, a differenza dei “Contenuti IP”, sono tutti i contenuti e le informazioni diverse dai Contenuti IP. Questi se immessi dall’utente stesso usando l’impostazione “Pubblica” sono a disposizione degli altri utenti del web, anche non sono iscritti a Facebook.” Questo è quanto disposto dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 12076 del 2015 (dep. 1/6/2015)
Ma se una persona posta una immagine sulla propria bacheca cede i diritti di pubblicazione al social network e, quindi, l’opera diventa di pubblico dominio?
La risposta è negativa secondo la Dott.ssa Roberta Rizzi, esperta in informatica giuridica. “L’utente della piattaforma social mantiene la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale del contenuto che crea. Facebook può memorizzare, copiare o condividere la foto con soggetti quali fornitori di servizi di supporto della piattaforma, ma non può mai privare l’utente dei diritti di cui è titolare in relazione ai propri contenuti.
Teniamo sempre presente che la normativa sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno originali, e per essere definite in tal modo le opere devono essere create in prima persona dall’autore e possedere un livello, seppur minimo, di creatività. Quindi soltanto le fotografie che soddisfino tali requisiti, saranno classificabili come opere dell’ingegno e tutelate dalla normativa.”
Un’altra domanda che ci poniamo è se, mettendo una protezione all’immagine, questa possa essere utilizzata da chiunque?
Non esattamente, risponde la Dott.ssa Rizzi. “La normativa sul diritto d’autore protegge l’opera originale, dal momento della sua creazione. Certamente esiste una presunzione in relazione alla paternità dell’opera di chi è indicato in essa come tale, ma è possibile che si dimostri il contrario: ovvero di essere l’autore dell’opera, pur essendo questa attribuita ad altri. Per quanto riguarda le misure tecnologiche di protezione, quali watermaks o simili, sono certamente consigliabili a tutela dell’autore stesso, al fine di impedire o limitare usi non autorizzati.”
Pertanto l’autore della foto o di un video ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo. Quando manca il consenso dell’autore all’utilizzo dell’opera non è consentito a terzi di appropriarsene o diffonderla, anche se presente su internet.
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