A Taranto il Commissario Cardellicchio convoca la Commissione elettorale
Il Commissario straordinario Prefetto Dott. Vincenzo Cardellicchio al Comune di Taranto, ha convocato la Commissione elettorale comunale nella sede del Comune di via Acton n.77 (Comando di Polizia Locale), in pubblica adunanza per il giorno 23 maggio 2022, alle ore 10.00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari e per le elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022.
Mentre il presidente di seggio viene nominato dal presidente della Corte di Appello di Lecce entro il 30esimo giorno precedente alle votazioni, gli scrutatori vengono nominati o sorteggiati, dalla Commissione elettorale comunale. Il segretario viene invece nominato dal presidente di seggio prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale.
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono consultazioni referendarie ed amministrative spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come modificato dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.
Anche se non è pervenuta ancora la circolare del Ministero dell’Interno, il compenso per il presidente dovrebbe essere pari a €282,00 mentre per il segretario e lo scrutatore, pari a € 208,00, poichè si parte dal compenso per le elezioni amministrative al quale si aggiunge 22 euro per scrutatori e segretari e di 33 euro per i presidenti per ogni ulteriore scheda rispetto alla prima (con un massimo di quattro maggiorazioni).
L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
La legge 13 marzo 1980, n. 70, ha stabilito che oltre all’onorario fisso, compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano anche la dimora abituale.
Ricordiamo infine che, per i presidenti e gli scrutatori, la legge prevede dei permessi elettorali sul lavoro, che consentono di sospendere l’attività lavorativa nei giorni delle elezioni senza perdere la retribuzione prevista, anche quando la partecipazione interessa solamente una parte della giornata, l’assenza viene legittimata per l’intero giorno lavorativo.