Poche ore dall’avvio dei saldi invernali 2020 che a Taranto partiranno sabato 4 gennaio e si concluderanno venerdì 28 febbraio. Per l’occasione il 5 e 6 gennaio negozi aperti. A distanza di poco più di un mese dalle occasioni proposte dal Black Friday e Cyber Monday, arriva un altro momento propizio per chi vuole fare affari. Sarà però difficile fare previsioni sull’andamento dei saldi tradizionali vista la possibilità di fare acquisti con l’e-commerce e le promozioni in diversi momenti dell’anno.
L’Ufficio studi della Confcommercio ha stimato che i “saldi invernali” interessano a oltre 15 milioni di famiglie, con una spesa media a famiglia di 324 euro, ovvero 140 euro pro capite muovendo in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro, ovvero 140 euro pro capite. Oltre quattro italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 168 euro a persona.

Una stima che deve fare i conti con internet ed il digitale che stanno profondamente cambiando il contesto competitivo del commercio al dettaglio offrendo ai negozianti finora abituati alla sola presenza “fisica” molte opportunità di crescita, purché sappiano adattarsi alle novità. Oggi esistono due tipi di consumatore: quello che si informa su internet prima di acquistare tramite promozioni e sconti nel negozio tradizionale e quello che prova il prodotto nel negozio tradizionale facendosi consigliare dall’esperto commerciante e poi, individuata la soluzione migliore per prezzo e qualità, va su internet ed acquista online. A questo punto, mettere a disposizione del cliente la propria competenza ed esperienza sarà un valore aggiunto che può dare buoni risultati all’impresa rispettando nello stesso tempo le regole.
A tal proposito, prima di fare acquisti durante il periodo dei “saldi invernali”, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
- Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo iniziale di vendita e lo sconto in percentuale, è facoltà indicare anche il prezzo di vendita ribassato, mentre è vietato indicare qualsiasi altro prezzo.
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